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Elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931 n. 99.
Elenco indicato con il Regio Decreto n. 772, 26 maggio 1932 Piante dichiarate officinali

Nome volgare della pianta Nome botanico Parti usate
Legislazione

Leggi che regolano la raccolta e la produzione delle piante officinali

Legge 6 Gennaio 1931 n. 99
Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali
R.D. 19 Novembre 1931 n. 1973
Regolamento per l'applicazione della legge 6 Gennaio 1931 n. 99
R.D. 26 Maggio 1932 n. 772
Elenco delle piante dichiarate officinali
Legge 30 Ottobre 1940 n. 1724
Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla
Legge 9 Ottobre 1942 n. 1421
Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla
Circolare del 8 Gennaio 1981 n. 1 (Circolare Aniasi)
Ministero della Sanità

Legislazione italiana sulla distillazione

Decreto del 27 marzo 2001, n. 153, ovvero il regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico:
Dal punto di vista legale non è poi così difficile: nella maggioranza dei paesi esiste una legge in materia di produzione di alcol che ne vieta la produzione a coloro che sono privi della relativa licenza. In Italia è necessario presentare denuncia di attività all’UTF (Ufficio Tecnico di Finanza) ed iscriversi in un elenco apposito.
L’iscrizione non è prevista per legge se l’apparecchio è dotato di una capacità inferiore ai 3 litri ed è destinato ad un uso diverso dalla produzione di alcol etilico. Non si richiede l’iscrizione nemmeno se si usano alambicchi piccoli per la determinazione del tenore alcolico di vini o per altre esperienze di laboratorio.
 
Curiosità:
In Austria il limite è di 2 litri e in Svizzera la denuncia è obbligatoria quando la caldaia supera i 3 litri di capacità.

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